© by Antonello Camilotto

Haters: ovvero gli "odiatori" sul web e sui social


Attenzione a diffondere l'odio su internet. I cosiddetti "haters" ovvero gli "odiatori" che imperversano sul web e sui social, commentando e contestando con modalità aggressive, violente e offensive, rischiano serie conseguenze secondo le vigenti norme di legge.


Haters: chi sono


Il neologismo "haters" è utilizzato in Internet per identificare quei soggetti che, sul web o attraverso i social, manifestano atteggiamenti di odio, disprezzo e critiche che dovente sconfinano in vere e proprie offese (ad esempio di genere o di classe) e/o minacce rivolte ad altri utenti o nei confronti di personaggi più o meno noti.


Questi "leoni da tastiera", che quotidianamente riversano rabbia e odio verso gli altri su Internet, si trincerano dietro lo schermo del PC o dello smartphone, utilizzati come scudo con la convinzione che quanto accade o viene commesso nell'ambiente virtuale non abbia conseguenze o ricadute nella vita quotidiana "reale".


Ma il sentirsi invincibili è un grave errore, poiché il virtuale altro non è che una proiezione del reale, dietro cui ci sono persone vere e conseguenze serie poiché il web non rappresenta affatto una zona franca avulsa da ogni ripercussione. In sostanza, ciò che avviene su internet o sui social, tramite una connessione senza cavi, può avere serie e tangibili conseguenze.


In particolare, la legge trova applicazione nei confronti delle condotte poste in essere tramite internet e sovente la giurisprudenza è intervenuta a confermare che l'offesa e la denigrazione attuate sui social network o sul web hanno conseguenze anche penali. E non sarà possibile invocare a propria difesa la libertà di espressione poiché la legge non prevede sconti nei confronti chi diffonde l'odio.


Sono diversi i reati di cui comunemente può macchiarsi un hater: si va dalla diffamazione aggravata alle minacce o molestie, fino addirittura all'incitamento allodio razziale allo stalking.


Offese sui social network: ecco i rischi


Esprimere un pensiero o un'opinione, ad esempio, può costare una condanna per diffamazione, se ciò avviene con modalità lesive dell'altrui dignità, ignorando buon senso e correttezza.


Infatti, nonostante la libertà di espressione del pensiero sia costituzionalmente tutelata (ex art. 21 Cost.), ciò non significa che questa non abbia dei limiti e che possa operare sempre e comunque come scriminante. La critica, anche particolarmente aspra e forte, dovrà essere pertinente al fatto (dunque non generalista) e soprattutto continente.


In particolare, secondo la giurisprudenza, il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. In sostanza, non si potrà in alcun modo scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale (cfr. ex multis, Cass. n. 11409/2015).


Haters e diffamazione


Uno degli atteggiamenti più diffusi da parte degli "haters" è proprio quello di rivolgersi agli altri utenti utilizzando frasi volutamente offensive e spesso addirittura diffamatorie. Parole usate talvolta con una eccessiva leggerezza, che sono idonee a far scattare la responsabilità penale degli autori e il conseguente obbligo di risarcire il danno prodotto.


L'art. 595 del codice penale punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro, chiunque "comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione". Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è quella della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro.


In particolare, un linguaggio dispregiativo che si traduca in offese su internet alla reputazione altrui possono costare un'incriminazione per diffamazione aggravata. Il codice penale precisa che "se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro".


La diffamazione aggravata sui social network


La giurisprudenza, compresa quella di legittimità ha confermato il pugno duro contro coloro che utilizzano internet, e i social network in particolare, come una valvola di sfogo per scaricare rabbia, frustrazioni o sete di vendetta nei confronti di personaggi pubblici, ma anche conoscenti, colleghi o capi.


Ad esempio, si è giunti alla conclusione che anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, poiché ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.


Ciò in quanto, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone e, inoltre, perché l'utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (cfr. Cass., n. 8328/2016).


Secondo parte della giurisprudenza, il reato può scattare anche nei confronti di chi semplicemente aggiunge al post originale un successivo commento, avente la medesima portata offensiva, in quanto elementi diffamatori aggiunti possono comportare una maggior diminuzione della reputazione della nella considerazione dei consociati (cfr. Trib. Campobasso, sent. n. 396/2017).


Sarà utile per il denunciante che vuole dimostrare l'avvenuta consumazione del reato munirsi di uno screenshot dello schermo, o anche di un video, nonché di testimonianze di coloro che hanno potuto leggere il contenuto del messaggio diffamatorio.


Nonostante il colpevole possa confidare in un'assoluzione per "particolare tenuità del fatto", qualora il giudice ritenga non gravi le conseguenze del suo comportamento, rimane comunque la possibilità per la vittima, lesa nel proprio onore e nella propria reputazione, di chiedere il risarcimento del danno in via civile.


Haters: attenzione alle minacce


Gli Haters rischiano anche di incorrere in altri reati, ad esempio quello di minaccia qualora dovesse prospettare ad altri la conseguenza di una propria credibile azione pericolosa (es. "Ti farò fare una brutta figura", "Ti vengo a prendere", "Ti uccido" ecc.).


Il codice penale punisce, a querela della persona offesa, chiunque minacci ad altri un danno ingiusto. La pena è quella della multa fino a euro 1.032. Qualora la minaccia sia grave o aggravata ex art. 339 c.p., la pena è della reclusione fino a un anno.


Il reato di molestie


Anche il reato di molestie può essere realizzato tramite internet e i social network. Questi ultimi, si rammenta, sono considerati ormai dalla giurisprudenza come luoghi aperti al pubblico a tutti gli effetti. In particolare, per la Cassazione (cfr. sent. n. 37596/2014) tale nozione andrebbe interpretata in modo estensivo: il social network, infatti, consente un numero indeterminato di accessi e visioni, rese possibili da un'evoluzione scientifica che il legislatore non era arrivato ad immaginare.


Ben può trovare applicazione, dunque, l'art. 660 c.p. che punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo. La pena è quella dell'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 516 euro.


Cyberstalking


Le critiche dell'hater possono dunque portare all'incriminazione quando, pur essendo espresse in forma pacata e dunque lecita, siano divenute assillanti e ripetitive, e addirittura possono far scattare il reato di stalking che ormai la giurisprudenza sempre più spesso ritiene perpetrabile tramite i social network.


Le condotte, per essere incriminabili, dovranno aver procurato un evento di danno o di pericolo (alterazione delle abitudini di vita o perdurante grave stato di ansia o paura), essersi realizzate in fasi o momenti sufficientemente determinati ed essere prese in considerazione come componenti della condotta persecutoria nel suo complesso.


Nella sentenza n. 21407/2016 gli Ermellini hanno anche precisato che, ai fini dello stalking, rileva la reiterazione delle condotte, non l'episodio singolo, che anche se integrabile un reato autonomo, deve essere letto nell'ambito delle attività persecutorie nel loro complesso.


I crimini d'odio


Gli "haters", con i loro atteggiamenti, rischiano anche di incorrere nei c.d. crimini d'odio, dall'inglese "hate crimes", i quali ricomprendono gli atti di rilevanza penale che hanno alla base un movente discriminatorio, in relazione all'appartenenza (vera o presunta) a un gruppo sociale, identificato in base a etnia, religione, orientamento sessuale, dell'identità di genere o di particolari condizioni fisiche o psichiche.


La legge Mancino, n. 205/1993, sanziona proprio gesti, azioni e slogan aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali.


In particolare, rischia la reclusione fino a un anno e sei mesi o una multa fino a 6mila euro chiunque faccia propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, oppure istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.


La pena diventa il carcere da 6 mesi a 4 anni per chi invece istiga, con qualunque modalità, a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.


© 𝗯𝘆 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗖𝗮𝗺𝗶𝗹𝗼𝘁𝘁𝗼

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Autore: News 20 giugno 2026
La Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa) ha pubblicato il nuovo Quaderno FinTech intitolato “La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale”, un documento che analizza i rischi ai quali sono esposti gli investitori retail nell’attuale ecosistema informativo online. Lo studio individua quattro categorie di operatori digitali che, in alcuni casi, possono sfruttare le vulnerabilità comportamentali degli utenti o addirittura essere coinvolti in attività fraudolente. L’Autorità sottolinea come la diffusione di contenuti finanziari attraverso social network, piattaforme video e community online sia cresciuta in modo significativo negli ultimi anni. Accanto agli intermediari tradizionali sono emersi nuovi soggetti che spesso agiscono al di fuori dei consueti schemi regolamentari, influenzando in maniera rilevante le decisioni di investimento. Tra questi figurano i finfluencer, ovvero creator che condividono contenuti, opinioni e suggerimenti in materia finanziaria tramite i social media. Molti di loro non possiedono qualifiche professionali specifiche e, in alcuni casi, potrebbero non dichiarare eventuali conflitti di interesse legati a compensi, sponsorizzazioni o vantaggi economici personali. La Consob richiama l’attenzione anche sulle financial web communities, gruppi di utenti che si confrontano e condividono analisi, strategie e idee di investimento su piattaforme come Reddit, Telegram e WhatsApp. Un’altra categoria è rappresentata da neobroker e piattaforme di trading, operatori tecnologici che offrono servizi di investimento e che trasformano le proprie piattaforme in veri e propri strumenti di comunicazione e coinvolgimento degli utenti. Completano il quadro le Academy, realtà che propongono corsi e percorsi di formazione finanziaria, spesso presentati come gratuiti. Secondo la Consob, alcune di queste iniziative non svolgono una reale attività didattica, ma vengono utilizzate come strumento per attrarre nuovi utenti promettendo guadagni facili o incentivando il passaggio dal trading simulato a quello reale tramite le cosiddette Prop Firm, che consentono di operare in ambienti di prova a fronte del pagamento di una quota di accesso.  Per aumentare l’attrattiva delle proprie proposte, questi soggetti ricorrono spesso a tecniche tipiche dell’intrattenimento digitale, come la gamification. Inoltre, stanno diventando sempre più frequenti l’utilizzo di celebrity virtuali create con l’intelligenza artificiale e la diffusione di deepfake che riproducono l’immagine di personaggi noti con l’obiettivo di ingannare gli investitori e indurli a compiere operazioni finanziarie.
Autore: News 20 giugno 2026
L’Estonia si prepara a diventare il primo Paese al mondo a dotare gli agenti di intelligenza artificiale di una vera e propria identità digitale. Il governo di Tallinn ha annunciato l’introduzione degli “AI ID codes”, codici che consentiranno agli agenti di operare per conto di cittadini, imprese e organizzazioni entro limiti e autorizzazioni prestabiliti. Gli agenti di IA sono sistemi capaci di raccogliere informazioni, prendere decisioni e svolgere autonomamente attività specifiche per raggiungere determinati obiettivi. Le principali aziende del settore, tra cui OpenAI, Anthropic, Google e Microsoft, hanno già integrato questa tecnologia nei propri chatbot e assistenti digitali. Secondo il governo estone, il nuovo sistema servirà a garantire trasparenza e responsabilità nell’utilizzo degli agenti artificiali. «In futuro, l’IA svolgerà sempre più compiti digitali per nostro conto, compilando report, preparando dichiarazioni o interagendo con i sistemi informatici», ha dichiarato il primo ministro Kristen Michal. «Per questo deve essere chiaro chi agisce per conto di chi, con quali diritti e chi è, in ultima istanza, responsabile». L’iniziativa punta inoltre a evitare che cittadini e organizzazioni siano costretti a concedere agli assistenti basati sull’intelligenza artificiale un accesso indiscriminato ai propri dati, servizi e autorizzazioni digitali. L’ufficio del primo ministro ha sottolineato la necessità di creare un quadro di regole che permetta agli agenti di operare in modo sicuro e controllato. L’annuncio arriva mentre cresce il dibattito sulla governance dell’intelligenza artificiale. Recenti studi hanno evidenziato come gli attuali sistemi di identificazione digitale, compresa l’autenticazione a più fattori utilizzata per accedere a servizi bancari e piattaforme online, non siano stati progettati per gestire agenti capaci di agire, prendere decisioni ed effettuare transazioni alla velocità delle macchine. L’Estonia è considerata uno dei Paesi più avanzati al mondo sul fronte della digitalizzazione. Secondo la classifica OCSE del 2026, si colloca al quinto posto tra gli Stati più evoluti digitalmente, al pari di Norvegia, Irlanda e Danimarca. Negli ultimi anni il Paese baltico ha costruito una solida infrastruttura di governo digitale basata sul sistema di identità elettronica statale (e-ID), che consente ai cittadini di accedere online a numerosi servizi pubblici. A questo si aggiunge il programma e-Residency, grazie al quale anche cittadini stranieri possono gestire imprese digitali utilizzando la stessa identità digitale mobile messa a disposizione dei residenti estoni. 
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Autore: News 20 giugno 2026
Arte o semplice prompt? È la domanda che anima il dibattito creativo da quando l’intelligenza artificiale generativa è entrata sulla scena. Da oggi, quel confronto ha anche una sede fisica: si chiama Dataland ed è il primo museo interamente dedicato all’arte AI. Lo spazio apre il 20 giugno all’interno del Grand LA, il complesso progettato dall’architetto Frank Gehry nel cuore di Los Angeles. Con una superficie di 2.300 metri quadrati e alimentato dai modelli Gemini di Google, il museo ospita opere che vengono generate in tempo reale e si trasformano in base alla presenza e alle interazioni dei visitatori. In altre parole, Google ha scelto di prendere posizione nel dibattito sull’arte generata dall’intelligenza artificiale. E lo ha fatto costruendo uno spazio permanente dedicato a questa nuova forma espressiva. La mostra inaugurale, intitolata “Machine Dreams: Rainforest”, ruota attorno a un modello AI addestrato su un vasto archivio di dati provenienti dal mondo naturale. Il sistema produce in tempo reale immagini per un totale di 1,2 miliardi di pixel, creando opere sempre diverse invece di affidarsi a video preregistrati o contenuti statici. L’esperienza è completata da paesaggi sonori generati dinamicamente, rilevamento emotivo dei visitatori e fragranze create attraverso algoritmi. L’infrastruttura tecnologica che alimenta il museo risiede nei data center AI di Google: le opere vengono elaborate da remoto e trasmesse in streaming agli spazi espositivi tramite Google Cloud, separando il luogo della creazione da quello della fruizione. Dietro il progetto c’è anche Refik Anadol, artista che collabora con Google dal 2016 e che negli ultimi anni è diventato uno dei principali volti dell’arte generativa. Dataland rappresenta l’evoluzione permanente del suo linguaggio artistico fatto di sculture di dati, installazioni immersive e superfici digitali in continua trasformazione. 
Autore: Educazione Digitale 19 giugno 2026
Negli ultimi anni il concetto di "Social Rating" ha iniziato a suscitare crescente interesse e preoccupazione. Sebbene spesso venga associato a scenari futuristici o a sistemi di controllo sociale particolarmente invasivi, il principio alla base è già una realtà: ogni nostra attività online contribuisce a costruire una reputazione digitale che può influenzare opportunità personali e professionali. Cos'è il Social Rating? Con il termine Social Rating si intende la valutazione di un individuo sulla base dei suoi comportamenti digitali. Post pubblicati sui social network, commenti, fotografie, interazioni con altri utenti e persino le informazioni condivise pubblicamente possono essere utilizzati per creare un profilo dettagliato della persona. In alcuni contesti, queste informazioni vengono analizzate da aziende, datori di lavoro, istituti finanziari o piattaforme digitali per valutare affidabilità, credibilità e comportamenti degli utenti. La reputazione digitale conta sempre di più Molte persone tendono a considerare i social network come spazi privati, dimenticando che gran parte dei contenuti pubblicati può essere facilmente accessibile e conservata nel tempo. Un commento scritto impulsivamente, una foto inappropriata o la diffusione di informazioni false possono lasciare tracce permanenti. Sempre più aziende effettuano verifiche online prima di assumere nuovi dipendenti. Allo stesso modo, professionisti, imprenditori e figure pubbliche sono costantemente valutati attraverso la loro presenza digitale. I rischi della condivisione eccessiva La condivisione incontrollata di informazioni personali può comportare diversi rischi: Perdita della privacy. Furto d'identità. Danni alla reputazione personale o professionale. Possibili discriminazioni basate su opinioni o comportamenti espressi online. Utilizzo dei dati personali per finalità commerciali o di profilazione. Molti utenti non sono pienamente consapevoli della quantità di informazioni che rendono pubbliche ogni giorno attraverso fotografie, geolocalizzazioni, preferenze e interazioni. Come proteggere la propria immagine online Per gestire in modo responsabile la propria reputazione digitale è consigliabile adottare alcune semplici precauzioni: Riflettere prima di pubblicare qualsiasi contenuto. Controllare regolarmente le impostazioni della privacy dei propri account. Evitare la diffusione di dati sensibili. Verificare l'affidabilità delle informazioni prima di condividerle. Monitorare periodicamente ciò che compare online associato al proprio nome.  Una buona regola è chiedersi se il contenuto che si sta per pubblicare potrebbe creare problemi tra cinque o dieci anni. Se la risposta è sì, è meglio non condividerlo. Il futuro del Social Rating L'evoluzione dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie di analisi dei dati renderà sempre più sofisticata la capacità di valutare il comportamento degli utenti online. Per questo motivo, la consapevolezza digitale diventa una competenza fondamentale per cittadini, studenti e professionisti. Internet offre straordinarie opportunità di comunicazione e crescita, ma richiede anche responsabilità. Ogni contenuto pubblicato contribuisce a definire la nostra identità digitale e può influenzare il modo in cui veniamo percepiti dagli altri. In un mondo sempre più connesso, il messaggio è semplice: prima di condividere, fermatevi a riflettere. La vostra reputazione digitale potrebbe valere molto più di un semplice "like".
Autore: Educazione Digitale 19 giugno 2026
I dark pattern sono tecniche di progettazione delle interfacce digitali utilizzate per influenzare il comportamento degli utenti in modo non trasparente, spingendoli a compiere azioni che potrebbero non essere nel loro interesse. Si trovano spesso in siti web, app, servizi in abbonamento e piattaforme di e-commerce. Il termine è stato coniato dal ricercatore Harry Brignull nel 2010 per descrivere schemi di design intenzionalmente ingannevoli. Con il tempo, il fenomeno è diventato sempre più rilevante perché molte aziende digitali li hanno adottati per aumentare conversioni, iscrizioni o tempo di permanenza sulle piattaforme. Come funzionano i dark pattern I dark pattern sfruttano bias cognitivi e automatismi decisionali. In pratica, non obbligano l’utente, ma lo guidano verso una scelta specifica attraverso pressione psicologica o confusione. Alcuni esempi comuni: Countdown falsi o urgenti: timer che suggeriscono una scadenza imminente per spingere all’acquisto Opzioni nascoste: pulsanti per rifiutare più difficili da trovare rispetto a quelli per accettare Abbonamenti difficili da annullare: percorsi di cancellazione complessi o poco intuitivi Aggiunte automatiche al carrello: servizi o prodotti inclusi senza esplicita scelta Linguaggio fuorviante: testi che confondono il significato reale di un’azione (per esempio “continua” invece di “paga”) Queste tecniche non si limitano all’e-commerce. Anche social network e app mobile possono usarle per aumentare il coinvolgimento, ad esempio rendendo più difficile disattivare notifiche o limitare l’uso dell’app. Tipologie principali Nel tempo sono state classificate diverse categorie di dark pattern. Tra le più note: Sneaking: l’utente viene indotto ad accettare qualcosa che non voleva (ad esempio costi aggiuntivi nascosti) Roach motel: facile entrare in un servizio, difficile uscirne Confirmshaming: linguaggio che fa sentire l’utente in colpa se rifiuta un’opzione Forced continuity: rinnovi automatici poco evidenti dopo un periodo gratuito Trick questions: domande formulate in modo ambiguo per ottenere consenso Effetti sugli utenti I dark pattern possono avere conseguenze pratiche ed economiche. L’utente può: spendere più del previsto attivare servizi non desiderati perdere tempo per annullare abbonamenti sentirsi manipolato o frustrato Oltre all’impatto individuale, c’è anche un tema di fiducia: quando le persone percepiscono un’interfaccia come ingannevole, diminuisce la fiducia verso piattaforme digitali e servizi online in generale. Regolamentazione e contrasto Negli ultimi anni, diversi enti regolatori hanno iniziato a occuparsi del problema. Nell’Unione Europea, il quadro normativo sta diventando più rigoroso grazie a regolamenti come il Digital Services Act, che punta a limitare pratiche manipolative online. Anche la Federal Trade Commission negli Stati Uniti ha avviato azioni contro aziende che utilizzano pratiche ingannevoli nelle interfacce digitali. Parallelamente, cresce l’attenzione della community UX e dei designer etici, che promuovono il concetto di “ethical design”, cioè progettazione trasparente e centrata sull’utente. Come difendersi Per gli utenti, riconoscere i dark pattern è il primo passo. Alcuni segnali utili: pulsanti “accetta” molto evidenti rispetto a “rifiuta” informazioni importanti nascoste in piccolo o in fondo alla pagina difficoltà nel trovare opzioni di cancellazione urgenze eccessive o non verificabili In caso di dubbio, è sempre utile leggere con attenzione i dettagli e cercare recensioni o informazioni esterne prima di accettare abbonamenti o acquisti. I dark pattern rappresentano un punto critico nel rapporto tra design e etica digitale. Se da un lato possono aumentare le performance di un servizio, dall’altro rischiano di compromettere la trasparenza e la fiducia degli utenti. La sfida attuale è trovare un equilibrio tra obiettivi commerciali e rispetto delle persone che utilizzano i servizi digitali.
Autore: News 17 giugno 2026
L’effettiva portata dell’impiego dell’intelligenza artificiale nelle forze armate cinesi rimane in gran parte sconosciuta, nonostante le numerose dimostrazioni pubbliche di droni autonomi, sistemi navali basati sull’IA e cani robotizzati. Lo sottolineano diversi esperti del settore, mentre Pechino accelera l’integrazione delle tecnologie intelligenti nel proprio apparato militare. Secondo quanto riportato dai media cinesi, la Cina sta incorporando l’intelligenza artificiale in numerosi ambiti delle operazioni militari, con l’obiettivo di trasformare le capacità di comunicazione, guerra elettronica e combattimento. Un articolo pubblicato all’inizio del mese dal South China Morning Post (SCMP) evidenzia come il Paese stia portando avanti la strategia denominata “AI Plus”, finalizzata all’introduzione di tecnologie avanzate nei sistemi di guerra elettronica (EW) per contrastare e confondere le contromisure nemiche. In base al rapporto, l’intelligenza artificiale consentirebbe ai ricercatori cinesi di prevedere e ottimizzare le tecniche di disturbo contro i droni a distanze fino a 5.000 chilometri, senza fare affidamento sui satelliti. Una capacità che potrebbe rivelarsi particolarmente preziosa in scenari caratterizzati da tempeste solari o da intensi attacchi elettronici. L’IA sarebbe inoltre impiegata per simulare il comportamento delle onde radio negli ambienti aerei e marittimi, una tecnologia che potrebbe favorire comunicazioni quasi istantanee tra piattaforme autonome come droni e sottomarini, secondo quanto riferito dal quotidiano di Hong Kong. La Cina è oggi considerata il principale rivale degli Stati Uniti nella competizione globale per lo sviluppo e l’adozione dell’intelligenza artificiale, inclusi gli impieghi nel settore della difesa e della sicurezza nazionale. 
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